domenica 13 dicembre 2015

L'avvocato in ascolto - mamma lavoratrice

L'avvocato in ascolto - mamma lavoratrice 


Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it Sarò felice di ascoltarvi!


MammAPP, ovvero lo strumento per conciliare lavoro e famiglia.

L’essere umano è in continua evoluzione: la storia insegna che discendiamo dalle scimmie; il presente insegna che le donne si stanno evolvendo in smartphones.
La nostra bacheca è piena di apps, con alcuni nomi anche abbastanza noiosi: gestione della casa, cucina, marito, compagno, lavoro, figli, shopping…riusciamo a fare mille cose insieme, mettiamo lo smalto e intanto giriamo la besciamella; lavoriamo e, nel frattempo, allattiamo.
Sì, noi donne siamo multitasking.
Eppure, a volte,  non riusciamo a conciliare alla perfezione lavoro e figli. Vogliamo fare carriera senza perdere neanche un minuto del nostro pargolo; vogliamo diventare grandi, senza lasciare i piccoli; vogliamo esserci, per tutto.
E così, come per tutte le buone apps c’è l’aggiornamento da scaricare, è nuovo e sembra anche funzionare. Si chiama Decreto Legislativo 80/2015 ed interviene, ampliandolo, sul Testo Unico sulla Maternità e Paternità del 26.03.2001.
La tutela della maternità è rivolta a tutte le lavoratrici subordinate, sia private che pubbliche, con qualche assurda eccezione relativa alle lavoratrici domestiche e qualche particolarità per le libere professioniste.
Anche nel caso di aborto sono previste tutele e specifici periodi di astensione dal lavoro.
Allora, visto che i diritti li abbiamo, conosciamoli.
§  PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO
La legge riconosce alla donna in gravidanza, o alla mamma di un neonato, il diritto/dovere di godere di un periodo di astensione retribuita dal lavoro, c.d. maternità obbligatoria, pari a 5 mesi.
Con il D. Lgs. 80/2015 l’astensione obbligatoria non goduta prima del parto potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino.
Se una lavoratrice soffre di complicazioni durante la gestazione o di preesistenti patologie che si potrebbero aggravare con la gravidanza, oppure se le condizioni di lavoro sono da ritenersi pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, la futura mamma può chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro l’astensione anticipata retribuita dalle mansioni lavorative.
Dopo la nascita del figlio, superato il periodo di maternità ed entro il 12° anno di vita del bambino, i genitori possono usufruire di un periodo parzialmente retribuito di astensione dal lavoro, pari a 10 mesi complessivi, anche frazionabili, c.d. congedo parentale.
§  VOUCHER MATERNITA’
La mamma lavoratrice che, al termine della maternità obbligatoria e negli undici mesi successivi, decide di rinunciare al congedo parentale può richiedere all’INPS l’erogazione di un contributo pari a €600 mensili, per un periodo massimo di 6 mesi; 3 se la mamma è libera professionista.
Il contributo potrà essere utilizzato, alternativamente, per il servizio di baby sitting oppure per far fronte ai costi dell’asilo nido.
§  DIVIETO DI LICENZIAMENTO
La mamma è tutelata nei confronti dei licenziamenti illegittimi, che si concretizza nel divieto di licenziamento durante la gravidanza e nei primi 12 mesi di vita del bambino
In caso di illegittimo licenziamento, lo stesso andrà impugnato entro 90 giorni dalla comunicazione, allegando il certificato di gravidanza.
Va detto, però, che esistono le seguenti eccezioni al divieto di licenziamento: giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, esito negativo del patto di prova.
Altra eccezione, alquanto imbarazzante, riguarda le lavoratici domestiche. Con la sentenza 17433/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che, non essendo prevista per legge la tutela della maternità in ambito di lavoro domestico, non può essere considerato illecito o discriminatorio il licenziamento avvenuto in occasione dello stato di gravidanza della lavoratrice.
§  RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, che siano rientrate dal periodo di maternità obbligatoria (o, alternativamente, ai padri), due ore di riposo giornaliere; una sola se si lavora meno di sei ore.
Per i parti gemellari le ore sono raddoppiate.
Tali riduzioni di orario sono dette riposi giornalieri per allattamento, ma devono essere concesse e retribuite  anche se la mamma non allatta.
§  PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Ogni volta che il bambino si ammala, entro i 3 anni di età, la mamma o il papà hanno diritto ad assentarsi dal lavoro.
Se, invece, il figlio ha dai 3 agli 8 anni, ognuno dei genitori ha diritto a 5 giorni all’anno.
Questi congedi non sono retribuiti, pur facendo parte della contribuzione figurativa ridotta, calcolata ai fini pensionistici. 
§  DIRITTO DI ASTENSIONE DAL LAVORO NOTTURNO
Dal momento dell’accertamento dello stato interessante e fino al compimento del primo anno di età del bambino, è fatto divieto di adibire la lavoratrice a turni di lavoro compresi fra le ore 24.00 e le 6.00.
§  FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
La Legge 8.03.2000, n. 53, prevede agevolazioni economiche in favore delle imprese che vengono incontro ai genitori con contratti lavorativi che permettono una flessibilità di orario.
E’ bene evidenziare che, secondo la recente giurisprudenza di merito, “la modifica unilaterale dell’orario, che comporta una dilatazione dei tempi di lavoro a discapito del tempo dedicabile alle funzioni di accudienza ed educazione del bambino sono, sul piano oggettivo, manifestamente pregiudizievoli per la madre” ed integrando, di conseguenza, una discriminazione nei confronti della lavoratrice, in relazione al suo status di madre.

Ricordiamoci bene che essere genitori è un diritto, così come espressamente sancito dalla Costituzione, all’art. 37.
Difendiamolo.
Avv. Roberta Plemone










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