L'avvocato in ascolto - mamma lavoratrice
Mi
chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare
attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al
supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto,
per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle
piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò
in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per
proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it Sarò felice di ascoltarvi!
MammAPP, ovvero lo strumento per conciliare lavoro e famiglia.
L’essere umano è in continua evoluzione: la storia
insegna che discendiamo dalle scimmie; il presente insegna che le donne si
stanno evolvendo in smartphones.
La nostra bacheca è
piena di apps, con alcuni nomi anche abbastanza noiosi: gestione della
casa, cucina, marito, compagno, lavoro, figli, shopping…riusciamo a fare mille
cose insieme, mettiamo lo smalto e intanto giriamo la besciamella; lavoriamo e,
nel frattempo, allattiamo.
Sì, noi donne siamo multitasking.
Eppure,
a volte, non riusciamo a conciliare alla
perfezione lavoro e figli. Vogliamo fare carriera senza perdere neanche un
minuto del nostro pargolo; vogliamo diventare grandi, senza lasciare i piccoli;
vogliamo esserci, per tutto.
E
così, come per tutte le buone apps c’è l’aggiornamento da scaricare, è nuovo e
sembra anche funzionare. Si chiama Decreto Legislativo 80/2015 ed
interviene, ampliandolo, sul Testo Unico sulla Maternità e Paternità del
26.03.2001.
La
tutela della maternità è rivolta a tutte le lavoratrici subordinate, sia
private che pubbliche, con qualche assurda eccezione relativa alle lavoratrici
domestiche e qualche particolarità per le libere professioniste.
Anche
nel caso di aborto sono previste tutele e specifici periodi di astensione dal
lavoro.
Allora,
visto che i diritti li abbiamo, conosciamoli.
§ PERIODO
DI ASTENSIONE DAL LAVORO
La legge riconosce alla donna in gravidanza, o alla mamma
di un neonato, il diritto/dovere di godere di un periodo di astensione
retribuita dal lavoro, c.d. maternità obbligatoria, pari a 5 mesi.
Con il D. Lgs. 80/2015 l’astensione obbligatoria non
goduta prima del parto potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la
nascita del bambino.
Se una lavoratrice soffre di complicazioni durante la
gestazione o di preesistenti patologie che si potrebbero aggravare con la
gravidanza, oppure se le condizioni di lavoro sono da ritenersi pregiudizievoli
per la salute della donna e del bambino, la futura mamma può chiedere alla
Direzione Provinciale del Lavoro l’astensione anticipata retribuita dalle
mansioni lavorative.
Dopo la nascita del figlio, superato il periodo di
maternità ed entro il 12° anno di vita del bambino, i genitori possono
usufruire di un periodo parzialmente retribuito di astensione dal lavoro, pari
a 10 mesi complessivi, anche frazionabili, c.d. congedo parentale.
§ VOUCHER
MATERNITA’
La mamma lavoratrice che, al termine della
maternità obbligatoria e negli undici mesi successivi, decide di rinunciare al
congedo parentale può richiedere all’INPS l’erogazione di un contributo pari a €600
mensili, per un periodo massimo di 6 mesi; 3 se la mamma è libera
professionista.
Il contributo potrà essere utilizzato,
alternativamente, per il servizio di baby sitting oppure per far fronte ai
costi dell’asilo nido.
§ DIVIETO
DI LICENZIAMENTO
La mamma è tutelata nei confronti dei
licenziamenti illegittimi, che si concretizza nel divieto di licenziamento
durante la gravidanza e nei primi 12 mesi di vita del bambino.
In caso di illegittimo licenziamento, lo stesso
andrà impugnato entro 90 giorni dalla comunicazione, allegando il certificato
di gravidanza.
Va detto, però, che esistono le seguenti eccezioni
al divieto di licenziamento: giusta causa, cessazione dell’attività aziendale,
scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, esito negativo del patto
di prova.
Altra eccezione, alquanto imbarazzante, riguarda
le lavoratici domestiche. Con la sentenza 17433/2015, la Corte di Cassazione ha
affermato che, non essendo prevista per legge la tutela della maternità in
ambito di lavoro domestico, non può essere considerato illecito o
discriminatorio il licenziamento avvenuto in occasione dello stato di
gravidanza della lavoratrice.
§ RIPOSI
GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di
lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, che siano rientrate dal periodo
di maternità obbligatoria (o, alternativamente, ai padri), due ore di riposo
giornaliere; una sola se si lavora meno di sei ore.
Per i parti
gemellari le ore sono raddoppiate.
Tali riduzioni di orario sono dette riposi
giornalieri per allattamento, ma devono essere concesse e retribuite anche se la mamma non allatta.
§ PERMESSI
PER MALATTIA DEL BAMBINO
Ogni volta che il bambino si ammala, entro i 3 anni di
età, la mamma o il papà hanno diritto ad assentarsi dal lavoro.
Se, invece, il figlio ha dai 3 agli 8 anni, ognuno dei
genitori ha diritto a 5 giorni all’anno.
Questi congedi non sono retribuiti, pur facendo parte
della contribuzione figurativa ridotta, calcolata ai fini pensionistici.
§ DIRITTO
DI ASTENSIONE DAL LAVORO NOTTURNO
Dal momento dell’accertamento dello stato interessante e
fino al compimento del primo anno di età del bambino, è fatto divieto di
adibire la lavoratrice a turni di lavoro compresi fra le ore 24.00 e le 6.00.
§ FLESSIBILITA’
DELL’ORARIO DI LAVORO
La Legge 8.03.2000, n. 53, prevede agevolazioni
economiche in favore delle imprese che vengono incontro ai genitori con
contratti lavorativi che permettono una flessibilità di orario.
E’ bene evidenziare che, secondo la recente
giurisprudenza di merito, “la modifica unilaterale dell’orario, che comporta
una dilatazione dei tempi di lavoro a discapito del tempo dedicabile alle
funzioni di accudienza ed educazione del bambino sono, sul piano oggettivo,
manifestamente pregiudizievoli per la madre” ed integrando, di conseguenza,
una discriminazione nei confronti della lavoratrice, in relazione al suo status
di madre.
Ricordiamoci bene che essere genitori è un diritto, così
come espressamente sancito dalla Costituzione, all’art. 37.
Difendiamolo.
Avv. Roberta Plemone
Nessun commento:
Posta un commento