venerdì 6 novembre 2015

L’avvocato in ascolto. Io convivo…e mi tutelo.

L’avvocato in ascolto

Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it Sarò felice di ascoltarvi!


Io convivo…e mi tutelo.
Apro questa rubrica con un argomento che farà discutere, forse.
Nella mia professione mi occupo di Famiglia: ma quale famiglia? Quella tradizionale? Quella allargata? Quella al di fuori del matrimonio? Non ho una risposta a queste domande…ma qualunque essa sia, da chiunque essa sia formata, il mio scopo è tutelarla.
Ed è per questo che oggi non parlo della famiglia fondata sul matrimonio, le cui tutele sono certamente conosciute, almeno “a grandi linee”, da tutti.
Forse perché mi coinvolge direttamente, e quindi sento la questione molto vicina, voglio parlare di convivenza.
Siamo sempre di più in Italia, le coppie che, per scelta o per impedimento (momentaneo o giuridico), non si sposano ma desiderano, in ogni caso, condividere la vita.
Comunque la si pensi sull’argomento, è evidente la necessità di conoscere i diritti ed i doveri della coppia, pur in assenza del matrimonio.
Va premesso che il rapporto di convivenza ha trovato il suo riconoscimento più forte nell’art. 2 della Costituzione, laddove è stato inquadrato come “formazione sociale”, inducendo la giurisprudenza più recente a estendere anche ai conviventi una serie di diritti che, un tempo, erano prerogativa solo dei coniugi[1].
Il resto sta alla coppia guadagnarselo.
Innanzi tutto, va precisato che l’unico documento in grado di attestare la convivenza è il certificato di stato di famiglia, che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del Comune d residenza. In merito, va segnalata la tendenza di alcuni Comuni di istituire Registri locali sulle convivenze: ovviamente l’iscrizione non attribuisce ai conviventi diritti specifici, ma può rilevarsi utile per dimostrare la stabilità del rapporto e la reciproca solidarietà.
Per quanto riguarda, invece, i diritti ed i doveri reciproci dei conviventi, anche con riferimento ai rapporti patrimoniali, spetta agli stessi disciplinare i rapporti attraverso le convenzioni più adatte alle loro necessità.
Gli strumenti contrattuali messi a disposizione dall’ordinamento sono molteplici, ed assumono carattere irrinunciabile per i conviventi che vogliono assicurarsi quel minimo di tutela reciproca, che ai coniugi è garantita dall’ordinamento.
Per realizzare questo obiettivo, si può ricorrere al contratto di convivenza: non è contemplato in nessuna norma, ma la sua utilizzabilità è unanimemente riconosciuta.
Con tale strumento si può:
  • prevedere l’obbligo per il convivente che percepisce un reddito, di provvedere al mantenimento della compagna che si dedica al lavoro domestico;
  • regolamentare le modalità di partecipazione alle spese comuni ed alle spese di mantenimento dei figli;
  • disciplinare l’uso della casa di residenza comune;
  • destinare uno o più beni alle esigenze della vita condivisa, costituendo appositi vincoli di destinazione;
  • fissare le regole per la definizione dei rapporti patrimoniali per il caso di cessazione della convivenza;
  • disciplinare la reciproca tutela in caso di malattia, prevedendo, ad esempio, che in caso di impedimento, fisico o psichico, il partner abbia facoltà di assistenza, sia domiciliare che presso strutture ospedaliere, nonché ogni diritto di visita. Ci si potrà anche attribuire ogni più ampia delega per conoscere dati ed informazioni sensibili, riguardanti lo stato di salute, le cure e le terapie cui il convivente è sottoposto.
Nel contratto di convivenza non potranno trovare sede eventuali disposizioni su diritti indisponibili[2], né si potranno siglare impegni idonei ad incidere sulla trasmissione del patrimonio per causa di morte: mentre tra i coniugi il testamento è un’opzione, per i conviventi (qualora si voglia derogare alla disciplina di legge) è una necessità.
Il  contratto di convivenza dovrà risultare da un atto scritto: è preferibile il ricorso all’atto pubblico notarile o alla scrittura privata autenticata, in quanto costituenti titolo esecutivo e, quindi, direttamente azionabili in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti in quella sede.
Ricordo, infine, che, con la Legge 219/2012, la condizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio è stata parificata a quella dei figli concepiti in costanza di matrimonio. Merito della Legge è aver abolito ogni disparità di trattamento, superando, di fatto e sul piano linguistico, la vecchia ed antipatica distinzione tra figli legittimi, naturali ed adottivi.
In conclusione, qualunque sia la forma che volete dare al vostro amore, l’importante è conoscere i Vostri diritti e doveri, nel rispetto del Vostro compagno/a, dei Vostri figli e, soprattutto, di Voi stessi.
Avv. Roberta Plemone




[1] Ad esempio, la Corte Costituzionale, con la sentenza 166/1998, ha ritenuto che, nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, quando vi siano figli minori o non economicamente autosufficienti, la casa familiare debba essere affidata al genitore collocatario della prole; con la sentenza 23725/2008, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento da morte del congiunto anche al convivente del defunto; con la sentenza 3548/2013, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto al subentro del convivente in un contratto di locazione nella convivenza more uxorio.
[2] Non sarà possibile prevedere un obbligo di coabitazione, un dovere di fedeltà, un impegno alla procreazione, né ogni altro obbligo tale da incidere sulla sfera dei diritti personali e della libertà individuale.

Nessun commento:

Posta un commento