L’avvocato in
ascolto
Mi
chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il
diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei
Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire
un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose.
Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre
qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it Sarò felice di ascoltarvi!
Io convivo…e mi tutelo.
Apro questa rubrica con un argomento che farà discutere,
forse.
Nella mia professione mi occupo di Famiglia: ma quale
famiglia? Quella tradizionale? Quella allargata? Quella al di fuori del
matrimonio? Non ho una risposta a queste domande…ma qualunque essa sia, da
chiunque essa sia formata, il mio scopo è tutelarla.
Ed è per questo che oggi non parlo della
famiglia fondata sul matrimonio, le cui tutele sono certamente conosciute,
almeno “a grandi linee”, da tutti.
Forse perché mi coinvolge direttamente, e quindi sento
la questione molto vicina, voglio parlare di convivenza.
Siamo sempre di più in Italia, le coppie che, per scelta
o per impedimento (momentaneo o giuridico), non si sposano ma desiderano, in
ogni caso, condividere la vita.
Comunque
la si pensi sull’argomento, è evidente la necessità di conoscere i diritti ed i
doveri della coppia, pur in assenza del matrimonio.
Va premesso che il rapporto di convivenza ha trovato il
suo riconoscimento più forte nell’art. 2 della Costituzione, laddove è stato
inquadrato come “formazione sociale”, inducendo la giurisprudenza più recente a
estendere anche ai conviventi una serie di diritti che, un tempo, erano
prerogativa solo dei coniugi[1].
Il resto sta alla coppia guadagnarselo.
Innanzi tutto, va precisato che l’unico documento in
grado di attestare la convivenza è il certificato di stato di famiglia,
che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del Comune d residenza. In
merito, va segnalata la tendenza di alcuni Comuni di istituire Registri
locali sulle convivenze: ovviamente l’iscrizione non attribuisce ai
conviventi diritti specifici, ma può rilevarsi utile per dimostrare la stabilità
del rapporto e la reciproca solidarietà.
Per
quanto riguarda, invece, i diritti ed i doveri reciproci dei conviventi, anche
con riferimento ai rapporti patrimoniali, spetta agli stessi disciplinare i
rapporti attraverso le convenzioni più adatte alle loro necessità.
Gli strumenti contrattuali messi a disposizione
dall’ordinamento sono molteplici, ed assumono carattere irrinunciabile per i
conviventi che vogliono assicurarsi quel minimo di tutela reciproca, che ai
coniugi è garantita dall’ordinamento.
Per realizzare questo obiettivo, si può ricorrere al contratto
di convivenza: non è contemplato in nessuna norma, ma la sua
utilizzabilità è unanimemente riconosciuta.
Con tale strumento si può:
- prevedere
l’obbligo per il convivente che percepisce un reddito, di provvedere al mantenimento
della compagna che si dedica al lavoro domestico;
- regolamentare
le modalità di partecipazione alle spese comuni ed alle spese di mantenimento
dei figli;
- disciplinare
l’uso della casa di residenza comune;
- destinare
uno o più beni alle esigenze della vita condivisa, costituendo appositi vincoli
di destinazione;
- fissare
le regole per la definizione dei rapporti patrimoniali per il caso
di cessazione della convivenza;
- disciplinare
la reciproca tutela in caso di malattia, prevedendo, ad esempio,
che in caso di impedimento, fisico o psichico, il partner abbia
facoltà di assistenza, sia domiciliare che presso strutture ospedaliere,
nonché ogni diritto di visita. Ci si potrà anche attribuire ogni più ampia
delega per conoscere dati ed informazioni sensibili, riguardanti lo stato
di salute, le cure e le terapie cui il convivente è sottoposto.
Nel contratto di convivenza non potranno trovare sede
eventuali disposizioni su diritti indisponibili[2],
né si potranno siglare impegni idonei ad incidere sulla trasmissione del
patrimonio per causa di morte: mentre tra i coniugi il testamento
è un’opzione, per i conviventi (qualora si voglia derogare alla disciplina di
legge) è una necessità.
Il contratto di
convivenza dovrà risultare da un atto scritto: è preferibile il
ricorso all’atto pubblico notarile o alla scrittura privata autenticata, in
quanto costituenti titolo esecutivo e, quindi, direttamente azionabili in
giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti in quella sede.
Ricordo,
infine, che, con la Legge 219/2012, la condizione giuridica dei figli nati
fuori dal matrimonio è stata parificata a quella dei figli concepiti in
costanza di matrimonio. Merito della Legge è aver abolito ogni disparità di
trattamento, superando, di fatto e sul piano linguistico, la vecchia ed
antipatica distinzione tra figli legittimi, naturali ed adottivi.
In conclusione, qualunque sia la forma che volete dare
al vostro amore, l’importante è conoscere i Vostri diritti e doveri, nel
rispetto del Vostro compagno/a, dei Vostri figli e, soprattutto, di Voi stessi.
Avv. Roberta Plemone
[1] Ad esempio, la Corte
Costituzionale, con la sentenza 166/1998, ha ritenuto che, nell’ipotesi di
cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, quando vi siano
figli minori o non economicamente autosufficienti, la casa familiare debba
essere affidata al genitore collocatario della prole; con la sentenza
23725/2008, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al
risarcimento da morte del congiunto anche al convivente del defunto; con la
sentenza 3548/2013, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto al subentro
del convivente in un contratto di locazione nella convivenza more uxorio.
[2] Non sarà possibile prevedere
un obbligo di coabitazione, un dovere di fedeltà, un impegno alla procreazione,
né ogni altro obbligo tale da incidere sulla sfera dei diritti personali e
della libertà individuale.
Nessun commento:
Posta un commento