domenica 31 gennaio 2016

L'avvocato in ascolto.... bis-papà. Un genitore in più.


L’avvocato in ascolto
Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it
Sarò felice di ascoltarvi!


Un genitore in più.

Cenerentola ci aveva visto lungo o, quantomeno, si era posta il problema…della scarpetta? No, della “matrigna”.
E così, come in Cenerentola, anche in Italia sono sempre di più le famiglie ricomposte, in cui i nuovi partner affiancano i genitori “naturali” nella gestione dei figli…con esiti sicuramente più felici che nella favola.
Genitore non è chi genera, ma chi cresce”.
Per quanto forte e discutibile possa essere tale affermazione, è innegabile che i nuovi compagni dei genitori, molto spesso, assumono una posizione importante nei confronti dei figli del partner, sia sul piano educativo che relazionale.
Si inizia, quindi, a parlare, sottovoce, di quella figura, non facile da impersonare ed inquadrare, del “genitore sociale”.
Trovare un ruolo, un’identità giuridica al terzo genitore, senza  sconfinare nello spazio dei genitori biologici, non è cosa semplice.
Ad oggi, l’unica tutela è quella prevista dall’art. 44 della Legge 184/83, secondo cui è possibile l’adozione del figlio del coniuge.
In base a questa disposizione, il terzo genitore può, a certe tassative condizioni[1], adottare il figlio del coniuge. E’ evidente che, non versando il minore in stato di abbandono, scopo del legislatore è dare riconoscimento ad un rapporto volto a garantire al minore una vita di tipo familiare. 
Tutte le volte in cui l’adozione non può essere praticata, non vi sono altre forme di disciplina giuridica dei rapporti.
Si ricorre, così, al metodo pattizio, ovverosia all’accordo.
E’ da escludersi la possibilità di una delega integrale delle funzioni genitoriali, ma deve ritenersi ammissibile una delega parziale di funzioni, sempre revocabile e con rilevanza meramente interna tra genitori.
In tal modo, i coniugi o i conviventi potranno concordare che il genitore sociale collabori nelle cure e nell’educazione del minore. Lo stesso potrà anche provvedere al sostentamento della prole del proprio partner, configurandosi come un’obbligazione naturale, in quanto tale irripetibile ed incoercibile.
Recentemente, è in stallo al Senato un disegno di Legge, presentato dal Senatore MANCONI lo scorso 19.02.2014, circa la possibilità di delegare al genitore sociale l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Attraverso tale istituto, il DDL vorrebbe consentire al nuovo partner del genitore biologico di assumere, rispetto al bambino, alcuni diritti e doveri propri della responsabilità genitoriale, a fronte di delega espressa dei genitori naturali, previa autorizzazione del Tribunale.
Il legame in tal modo creato non è destinato ad interrompersi alla rottura del rapporto tra genitore delegante e delegato, ma solo per revoca della delega stessa, che potrà essere disposta dal Tribunale, a fronte di condotte negative per il bambino.
Va segnalata, infine, la tendenza della giurisprudenza[2] a salvaguardare il rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore sociale, quando lo stesso sia essenziale all’identità personale e familiare del bambino. Nel supremo interesse del minore, al fine di non privarlo dei suoi punti cardinali, le figure affettive non andranno allontanate, ma potranno e dovranno integrare il suo nucleo originario di affetti.
Per eccesso di tutela, non ci stiamo spingendo un po’ troppo in là?


























[1] Si richiede sia trascorso un certo tempo dal matrimonio e che il rapporto con il minore sia consolidato. Non è richiesta la sussistenza dello stato di abbandono ma è necessario l’assenso dell’altro genitore.
In questo caso, i diritti delle coppie omosessuali sono totalmente esclusi, essendo loro preclusa la possibilità di sposarsi.
[2] Si veda Tribunale di Palermo, decreto del 6.04.2015.

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