L’avvocato in ascolto
Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono
Avvocato.
Mi occupo di diritto civile,
con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei
minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli
ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Per le vostre domande, le
vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete
contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
Sarò felice di ascoltarvi!
Un
genitore in più.
Cenerentola
ci aveva visto lungo o, quantomeno, si era posta il problema…della scarpetta?
No, della “matrigna”.
E
così, come in Cenerentola, anche in Italia sono sempre di più le famiglie
ricomposte, in cui i nuovi partner affiancano i genitori “naturali”
nella gestione dei figli…con esiti sicuramente più felici che nella favola.
“Genitore
non è chi genera, ma chi cresce”.
Per
quanto forte e discutibile possa essere tale affermazione, è innegabile che i
nuovi compagni dei genitori, molto spesso, assumono una posizione importante
nei confronti dei figli del partner, sia sul piano educativo che
relazionale.
Si
inizia, quindi, a parlare, sottovoce, di quella figura, non facile da
impersonare ed inquadrare, del “genitore sociale”.
Trovare
un ruolo, un’identità giuridica al terzo genitore, senza sconfinare nello spazio dei genitori
biologici, non è cosa semplice.
Ad
oggi, l’unica tutela è quella prevista dall’art. 44 della Legge 184/83, secondo
cui è possibile l’adozione del figlio del coniuge.
In
base a questa disposizione, il terzo genitore può, a certe tassative condizioni[1],
adottare il figlio del coniuge. E’ evidente che, non versando il minore in
stato di abbandono, scopo del legislatore è dare riconoscimento ad un rapporto
volto a garantire al minore una vita di tipo familiare.
Tutte
le volte in cui l’adozione non può essere praticata, non vi sono altre forme di
disciplina giuridica dei rapporti.
Si
ricorre, così, al metodo pattizio, ovverosia all’accordo.
E’
da escludersi la possibilità di una delega integrale delle funzioni
genitoriali, ma deve ritenersi ammissibile una delega parziale di funzioni,
sempre revocabile e con rilevanza meramente interna tra genitori.
In
tal modo, i coniugi o i conviventi potranno concordare che il genitore sociale
collabori nelle cure e nell’educazione del minore. Lo stesso potrà anche
provvedere al sostentamento della prole del proprio partner,
configurandosi come un’obbligazione naturale, in quanto tale irripetibile ed
incoercibile.
Recentemente,
è in stallo al Senato un disegno di Legge, presentato dal Senatore
MANCONI lo scorso 19.02.2014, circa la possibilità di delegare al genitore
sociale l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Attraverso
tale istituto, il DDL vorrebbe consentire al nuovo partner del genitore
biologico di assumere, rispetto al bambino, alcuni diritti e doveri propri
della responsabilità genitoriale, a fronte di delega espressa dei genitori
naturali, previa autorizzazione del Tribunale.
Il
legame in tal modo creato non è destinato ad interrompersi alla rottura del
rapporto tra genitore delegante e delegato, ma solo per revoca della delega
stessa, che potrà essere disposta dal Tribunale, a fronte di condotte negative
per il bambino.
Va segnalata, infine, la tendenza della giurisprudenza[2] a
salvaguardare il rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore sociale,
quando lo stesso sia essenziale all’identità personale e familiare del bambino.
Nel supremo interesse del minore, al fine di non privarlo dei suoi punti
cardinali, le figure affettive non andranno allontanate, ma potranno e dovranno
integrare il suo nucleo originario di affetti.
Per
eccesso di tutela, non ci stiamo spingendo un po’ troppo in là?
[1] Si richiede sia trascorso un
certo tempo dal matrimonio e che il rapporto con il minore sia consolidato. Non
è richiesta la sussistenza dello stato di abbandono ma è necessario l’assenso
dell’altro genitore.
In questo caso, i diritti delle coppie
omosessuali sono totalmente esclusi, essendo loro preclusa la possibilità
di sposarsi.
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