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martedì 20 settembre 2016

L'avvocato in ascolto... giù le mani!


Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it
Sarò felice di ascoltarvi!


GIU’ LE MANI.
Non è mai facile parlare di un brutto argomento, specie se parla anche un po’ di noi; specie se mischia emozioni e lavoro.
E allora, anche in questo caso, per colmare le mie carenze mi sono fatta aiutare da Professionisti veri, che queste storie le sentono e le combattono ogni giorno.

Quindi, prima di tutto, occorre ringraziare:
-          Maresciallo Massimiliano USAI, comandante della Caserma dei Carabinieri di Cuorgnè;
-          Avv. Davide ANGELERI, avvocato penalista;
-          Dott.ssa Lucrezia LOVO, psicologa;
-          Gianluca GALLICCHIO, istruttore di krav maga,
con la speranza di regalarvi un articolo pratico, sentito e particolarmente incentrato sulle possibilità di aiuto nel nostro territorio canavesano.

La parola “femminicidio” suona male, però serve. Per definire in modo appropriato la categoria dei delitti perpetrati contro una donna solo perché è donna; per capire e spiegare che di violenza di genere si muore; per cercare di non banalizzare il fenomeno.
Perché non è così e i numeri parlano chiaro: solo nei primi 5 mesi dell’anno già 55 donne sono state uccise da un uomo, dal loro uomo, una ogni tre giorni.
La violenza può essere di due tipi:
-          psicologica: si ha ogni qualvolta il partner cerca di sottomettere la donna, rendendola passiva e priva di autostima. Un uomo che mette in atto la violenza psicologica, tende a far sentire la propria compagna inadatta, sbagliata. Tende ad esercitare sempre un maggior controllo rispetto alla sua autonomia, limitandola ed isolandola dal suo contesto sociale (famiglia, amicizie, lavoro). Minacce di abbandono, fisiche, di morte, accuse ripetute di infedeltà ne sono alcuni esempi;
-         
fisica: è quella più facile da riconoscere, visibile agli occhi di tutti e tristemente drammatica. Non riguarda solo le “botte”, ma anche l’imposizione di rapporti sessuali.
Cos’hanno in comune questi due tipi di violenza?
-          deumanizzazione: la donna viene spogliata di ogni umanità: non è più un essere pensante, con pensieri ed emozioni. Diventa un oggetto in possesso del partner, pronta a soddisfare desideri ed esigenze dell’uomo;
-          senso di colpa: molto spesso chi è vittima di violenza prova senso di colpa, immotivatamente giustificando le azioni dell’aggressore.
Il ciclo della violenza si divide in tre fasi:
1.    fase di crescita della tensione: la donna inizia a sentire l’aumento della tensione e, per prevenire la violenza, concentra attenzioni ed energie sull’uomo, ostile e minaccioso;
2.    fase di maltrattamento: in questa fase viene agita la violenza vera e propria: violenza psicologica e fisica sono strettamente intrecciate. Generalmente, la violenza fisica è graduale: i primi episodi possono essere caratterizzati da spintoni e prese molto forti, per poi arrivare a schiaffi, calci, pugni, violenza sessuale;
3.    fase della luna di miele: questa fase si divide in due momenti distinti. In un primo tempo, l’uomo si scusa e si dimostra dolce ed attento. Per farsi perdonare promette di cambiare, attribuendo la causa del suo comportamento a cause esterne la famiglia, oppure al comportamento della donna che, essendo inadeguata, ha provocato in lui una forte reazione. E’ in questo caso che la donna può provare sensi di colpa, per non aver rispettato le aspettative del partner.
Quando la violenza è radicata, i cicli sono molto ravvicinati e la violenza è sempre più intensa.
La violenza di genere è un fenomeno così drammaticamente frequente che è stato necessario un intervento legislativo sul punto. La c.d. Legge sul femminicidio (Legge 119 del 2013) ha introdotto nel diritto penale misure, preventive e repressive, per combattere la violenza sulle donne, tra cui:
-          Inasprimento della normativa: sono state aumentate le pene ed introdotte alcune aggravanti, quando, ad esempio, lo stalking sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dal compagno o dall’ex partner;
-          Ammonimento in caso di reati “sentinella”: in presenza di percosse o lesioni, in epoca precedente la querela, il Questore può ammonire il responsabile;
-          Case rifugio: la donna vittima di violenza ed i figli saranno ospiti in abitazioni protette, tenute segrete dalle Forze di Polizia;
-          Gratuito Patrocinio: a prescindere dal reddito, le donne vittima di stalking o maltrattamenti in famiglia possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
-          Processi ed indagini preliminari più rapidi: per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia, le indagini preliminari non potranno mai superare la durata di un anno;
-          Applicazione delle misure cautelari per i reati di stalking e maltrattamenti, fino all’allontanamento dalla casa familiare;
-          Remissione della querela: la querela nel reato di stalking è irrevocabile se ci si trova in presenza di gravi e ripetute minacce. Resta revocabile negli altri casi, ma la remissione potrà essere fatta solo in sede processuale, davanti all'autorità giudiziaria, al fine di garantire e non comprimere la libera determinazione della vittima.
Se siete donne vittime di violenza, DENUNCIATE, perché salverete, prima di tutto, Voi stesse.
Potete affidarvi ad un Avvocato  oppure recarvi direttamente presso le Caserme dei Carabinieri o della Polizia, dislocate sul territorio, per sporgere la vostra denuncia nei confronti dell’aggressore.
A Cuorgnè, l’Arma dei Carabinieri è particolarmente sensibile al problema, motivata da un forte spirito di intraprendenza e dalla giovane età dei suoi componenti. E’ attivo il servizio delle case rifugio; viene prestata continua assistenza alla donna ed alla famiglia vittima di violenza; esistono collaborazioni con centri assistenza e professionisti, la cui principale missione è non lasciarvi sole.
E’ a completa disposizione una Sottoufficiale donna, con competenze specifiche, per far sentire a proprio agio chi sta attraversando un periodo tanto difficile.
In ogni caso, non omettete di recarvi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, perché i sanitari possano fornirvi l’assistenza medica che meritate.
Siamo donne, siamo estremamente forti e possiamo difenderci, anche affidandoci ad un’arte tutt’altro che da “femminuccia”. Gianluca GALLICCHIO, insegnante di difesa personale, krav maga, tiene a sottolineare “Mi è capitato di avere tra le mie allieve donne che hanno subito violenza, donne che si sono avvicinate al krav maga per difendere se stesse o i propri figli da un uomo violento. E’importante investire in un corso di difesa personale per imparare semplici ma efficaci tecniche che posso salvarci la vita. La donna può difendersi, la donna può non essere più vittima”. Gianluca tiene i corsi nella palestra del Polisportivo di Rivarolo C.se, il martedì ed il giovedì dalle 19 alle 20.30. Potete contattarlo sulla sua pagina facebook “Gianluca GALLICCHIO Krav Maga” o alla sua email gianluca.gallicchio1978@gmail.com.












Avv. Roberta Plemone


























martedì 17 maggio 2016

L'avvocato in ascolto...Non più marito e moglie, per sempre genitori

L’avvocato in ascolto

Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it
Sarò felice di ascoltarvi!


Non più marito e moglie, per sempre genitori.

Questo è un articolo “di pancia”, quelli che da un brutto argomento sperano di tirar fuori qualcosa di buono.
Non potevo scriverlo da sola, non ne avrei avuto la capacità e forse neanche la sensibilità. E così mi ha aiutata la Dott.ssa Lucrezia LOVO, psicologa brillante, professionista capace ed amica.
A Lei il mio più grande ringraziamento.

Alzi la mano chi non ha mai sentito dire “E’ finita. Non ti farò più vedere tuo figlio”. Un pericoloso mix di vendetta e cattiveria, volto a negare il diritto più intimo, più puro: l’essere genitore.
L’alienazione parentale (c.d. PAS) è il risultato estremo del forzato coinvolgimento dei figli nel conflitto della coppia, ed è una patologia, formalmente inserita nel Manuale per le malattie mentali, DSM-5 del 2013.
Con il termine PAS si fa riferimento alla dinamica in cui un genitore (detto alienatore) attiva una vera e propria campagna di immotivata denigrazione nei confronti del genitore alienato, al punto che il figlio (che si trova solitamente in un’età compresa tra i 7 e i 15 anni) si allea con il genitore alienatore, allontanandosi dall’altro, opponendosi con forza alla sua frequentazione.
Tutto ciò, avviene in assenza di validi motivi (come maltrattamenti o abusi) ma solo per un’implicita alleanza con il “genitore forte”.
GARDNER, psichiatra statunitense teorico della Sindrome di Alienazione Parentale, ha identificato otto criteri fondamentali per diagnosticare la presenza della malattia:
1.   campagna di denigrazione: partecipazione attiva alla campagna mistificatoria nei confronti del coniuge bersaglio;
2.   razionalizzazioni deboli, superficiali o assurde: il bambino, per giustificare l’astio nei confronti del genitore, adduce scuse o accuse prive di oggettivo fondamento;
3.   mancanza di ambivalenza: i figli descrivono solo i tratti negativi del genitore bersaglio, non trovando alcun pregio;
4.   fenomeno del pensatore indipendente: il figlio afferma di essere autonomo nel prendere le decisioni;
5.   appoggio automatico al genitore alienante: il bambino preferisce stare dalla parte del “genitore forte” ed assumere, così, potere, che non avrebbe se si appoggiasse all’alienato;
6.   assenza del senso di colpa: il figlio non prova senso di colpa o empatia nei confronti del “genitore debole”;
7.   scenari presi in prestito: il bambino utilizza frasi o espressioni apprese o suggerite dal genitore alienante, riportando eventi che non hanno materialmente vissuto o di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma che fanno parte della campagna denigratoria;
8.   estensione dell’ostilità: l’astio del figlio si estende alla famiglia d’origine del genitore vittima.
L’alienazione parentale non è un fenomeno circoscritto alla tenera età, ma pare avere effetti a lungo termine sull’equilibrio psicologico del giovane adulto. I bambini alienati, crescendo, tenderanno a sviluppare un forte senso di perdita nei confronti del genitore allontanato, una minore autostima, un presente senso di colpa ed una crescente difficoltà nello sviluppo dell’identità personale.
La PAS viaggia nelle aule di Tribunale da circa vent’anni.
Da un iniziale momento di negazionismo della patologia, si è passati ad una lenta e progressiva presa di coscienza, nata anche e soprattutto grazie ai nuovi poteri del Giudice in ordine all’ascolto del minore.
Recentemente, la Cassazione, con la sentenza n.6919 del 8.04.2016, ha stabilito “in tema di affidamento dei figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il Giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena.
Il genitore che opera la distruzione dell’altrui figura genitoriale, frutto di un condizionamento programmato che andrà adeguatamente provato, potrà perdere finanche l’affidamento condiviso del figlio.
Non coinvolgiamo i bambini nelle discussioni tra “grandi” e, sebbene rancore e rimorsi siano sentimenti forti, non calpestiamo i diritti dell’altro genitore. E’ un atto vile, che potrebbe portare alla perdita dell’affidamento del bene più prezioso: nostro figlio.


Avv. Roberta Plemone
Dott.ssa Lucrezia Lovo






















domenica 10 aprile 2016

L'avvocato in ascolto - il divorzio breve

L’avvocato in ascolto
Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
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Dirsi addio è più semplice.
A quasi un anno di distanza dall’approvazione della Legge 55/2015, divorziare non è più così difficile.
In questo articolo cercherò di fornirvi una guida, tanto pratica quanto utile e, spero, semplice.
TEMPI PER IL DIVORZIO.
Innanzitutto, è bene sottolineare che è sempre necessaria la preventiva pronuncia circa la separazione dei coniugi.
Per poter avviare la procedura di divorzio devono decorrere:
- 12 mesi dalla sentenza di separazione, se le parti si sono separate giudizialmente, ossia a seguito di una normale causa in Tribunale;
- 6 mesi se le parti si sono separate in modo consensuale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.
Le strade percorribili sono tre.
1. Negoziazione assistita: è una procedura nuova, extra giudiziale, per cui è necessaria l’assistenza di due Avvocati, uno per parte.
Compito dei legali è redigere un accordo, tutelante per entrambi gli Assistiti e per la prole.
La procedura è esperibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso sarà valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che, in assenza di impedimenti, esprimerà il nullaosta. Nel caso di figli minori o non autosufficienti, al vaglio del PM si potrà aggiungere un ulteriore passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale, per valutare la rispondenza dell’accordo agli interessi della prole.
L’accordo così omologato sarà trasmesso, a cura dei legali, entro dieci giorni, all’Ufficio di Stato Civile.
2. Procedura davanti al Comune: i coniugi si presentano personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, senza l’assistenza dell’Avvocato.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. 

3. Ricorso in Tribunale: è il procedimento tradizionale, in cui i coniugi sono assistiti da un Avvocato per parte, oppure scelto in comune tra loro.
Può assumere due forme: giudiziale o consensuale.
Nel primo caso, l’iter sarà quello di una vera e propria causa, secondo le regole del diritto di famiglia.
Nel secondo caso, invece, l’accordo raggiunto dai coniugi in forma consensuale, verrà depositato dall’Avvocato presso il Tribunale competente, che fisserà un’udienza per la comparizione dei coniugi.
Il Giudice, sentite le parti e verificati i presupposti di legge, emetterà la sentenza di divorzio, che sarà annotata nei Registri dello Stato Civile.
Oggi, 29 marzo 2016, il quotidiano La Repubblica ha fatto un’interessante comparazione tra la procedura “fai da te” davanti al Comune di Torino e la procedura giudiziaria, davanti al Tribunale sabaudo.
Per il divorzio davanti agli Uffici Comunali basta una marca da bollo da 16€ ed un bel po’ di pazienza, circa sette mesi per la fissazione del primo incontro.
In Tribunale, invece, i tempi si accorciano: quattro mesi al massimo per la fissazione dell’udienza ed una marca da bollo da €43.
La differenza la fa la parcella dell’Avvocato, ma anche la sensazione: chiudere col passato davanti ad un Giudice o nell’Ufficio accanto a quello dove tutto era cominciato è ben diverso.
Va anche detto che nelle cause così delicate, dove “in ballo” ci sono interessi importanti, spesso suggestionati da forti e contrastanti emozioni, l’assistenza di un professionista super partes, molto spesso, può fare la differenza tra un accordo ed un buon accordo.














domenica 28 febbraio 2016

L'avvocato in ascolto. DLL CIRINNA'


Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
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Sarò felice di ascoltarvi!


Siamo aperti a tutte le famiglie. D.D.L. Cirinnà.

Viviamo un momento epocale, di svolta: per il diritto, per l’etica, per tutti.
In questi giorni è in dibattito, tanto in Senato quanto ai tavolini dei numerosi bar di paese, l’ormai famoso Disegno di Legge Cirinnà.
Ma, al di là delle chiacchiere, conosciamo veramente il suo contenuto? Siamo andati oltre ai servizi dei salotti tv, dei telegiornali, dei dibattiti politici? O ci siamo fermati lì?
Questo articolo vuole essere solo una sintesi, una lettura neutra e (spero) meno impegnativa dell’intero disegno di legge. Per chi va sempre di fretta ma vuole sapere, e andare oltre a paroloni e buonismi.
Andiamo per capi, ed il testo ne prevede due.

- UNIONI CIVILI PER LE COPPIE OMOSESSUALI.
Nel primo capo si introduce, per la prima volta in Italia, l’istituto dell’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso, che si potrà costituire attraverso una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune, alla presenza di due testimoni, annotata su di un apposito Registro.
La nuova coppia potrà quindi scegliere il regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) ed il luogo in cui fissare la residenza comune.
Con l’unione civile, le parti acquisteranno formalmente i medesimi diritti e doveri del matrimonio: assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, ad eccezione del dovere alla fedeltà, che avrebbe reso le unioni civili paradossalmente troppo simile all’istituzione del matrimonio.
In materia successoria ed ereditaria, le unioni civili avranno gli stessi diritti delle coppie sposate; così anche saranno loro estesi i diritti sociali e previdenziali.
Come per il matrimonio, per sciogliere l’unione civile si dovrà ricorrere al divorzio.
L’articolo più controverso è quello che riguarda la c.d. stepchild adoption, ovverosia l’adozione del figlio del partner. Per le coppie dello stesso sesso unite civilmente, nel Disegno di Legge originario veniva offerta la possibilità di adottare il figlio del compagno/a, assumendosi tutti i doveri genitoriali, senza acquistare diritti successori nei suoi confronti.
Era, invece, preclusa l’adozione di figli, per così dire, “estranei” alla coppia.
Con le recenti discussioni in Senato, al fine di ricercare soluzioni condivise, la possibilità di adottare il figlio del partner è stata definitivamente stralciata.
Dopo aver apportato tali modifiche, con tutta probabilità il Governo chiederà l’approvazione del D.D.L. con voto di fiducia. 

- CONVIVENZE DI FATTO.
Il Disegno di Legge riconosce anche la convivenza di fatto, sia tra coppie omosessuali che tra coppie eterosessuali.
Il rapporto dei conviventi sarà regolato dal contratto di convivenza, cui finalmente viene riconosciuto il suo valore e per il quale avevo già scritto un articolo, cui vi rimando. Con alcune differenze.
Il contratto potrà prevedere la residenza comune, la divisione delle spese comuni e la scelta del regime patrimoniale.
Dovrà obbligatoriamente essere redatto in forma scritta, in forma pubblica, alla presenza di un Notaio.
Al di là del contratto, verranno legalmente riconosciuti ai conviventi di fatto alcuni importanti diritti:
-          ciascun convivente potrà designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia o morte, ad esempio per donazione di organi e funerali;
-          in caso di malattia o ricovero, i conviventi avranno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali;
-          in caso di morte del proprietario della casa “familiare”, al convivente superstite sarà riconosciuto il diritto di abitazione, per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Se la casa è stata in compossesso per oltre vent’anni, il diritto di abitazione si estinguerà solo con la morte del convivente superstite;
-          in caso di morte del convivente conduttore di un immobile locato, il superstite avrà la possibilità di succedere nel contratto;
-          in caso di cessazione della convivenza, il partner in difficoltà avrà diritto di ricevere un assegno di mantenimento, proporzionato alla durata della convivenza
-          le coppie unite in patto di convivenza potranno far richiesta per le case popolari.
Questa volta non scrivo conclusioni, per un argomento così delicato e dibattuto, mi piacerebbe lasciare parlare i Vostri pensieri.
Avv. Roberta Plemone


















domenica 31 gennaio 2016

L'avvocato in ascolto.... bis-papà. Un genitore in più.


L’avvocato in ascolto
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Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
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Un genitore in più.

Cenerentola ci aveva visto lungo o, quantomeno, si era posta il problema…della scarpetta? No, della “matrigna”.
E così, come in Cenerentola, anche in Italia sono sempre di più le famiglie ricomposte, in cui i nuovi partner affiancano i genitori “naturali” nella gestione dei figli…con esiti sicuramente più felici che nella favola.
Genitore non è chi genera, ma chi cresce”.
Per quanto forte e discutibile possa essere tale affermazione, è innegabile che i nuovi compagni dei genitori, molto spesso, assumono una posizione importante nei confronti dei figli del partner, sia sul piano educativo che relazionale.
Si inizia, quindi, a parlare, sottovoce, di quella figura, non facile da impersonare ed inquadrare, del “genitore sociale”.
Trovare un ruolo, un’identità giuridica al terzo genitore, senza  sconfinare nello spazio dei genitori biologici, non è cosa semplice.
Ad oggi, l’unica tutela è quella prevista dall’art. 44 della Legge 184/83, secondo cui è possibile l’adozione del figlio del coniuge.
In base a questa disposizione, il terzo genitore può, a certe tassative condizioni[1], adottare il figlio del coniuge. E’ evidente che, non versando il minore in stato di abbandono, scopo del legislatore è dare riconoscimento ad un rapporto volto a garantire al minore una vita di tipo familiare. 
Tutte le volte in cui l’adozione non può essere praticata, non vi sono altre forme di disciplina giuridica dei rapporti.
Si ricorre, così, al metodo pattizio, ovverosia all’accordo.
E’ da escludersi la possibilità di una delega integrale delle funzioni genitoriali, ma deve ritenersi ammissibile una delega parziale di funzioni, sempre revocabile e con rilevanza meramente interna tra genitori.
In tal modo, i coniugi o i conviventi potranno concordare che il genitore sociale collabori nelle cure e nell’educazione del minore. Lo stesso potrà anche provvedere al sostentamento della prole del proprio partner, configurandosi come un’obbligazione naturale, in quanto tale irripetibile ed incoercibile.
Recentemente, è in stallo al Senato un disegno di Legge, presentato dal Senatore MANCONI lo scorso 19.02.2014, circa la possibilità di delegare al genitore sociale l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Attraverso tale istituto, il DDL vorrebbe consentire al nuovo partner del genitore biologico di assumere, rispetto al bambino, alcuni diritti e doveri propri della responsabilità genitoriale, a fronte di delega espressa dei genitori naturali, previa autorizzazione del Tribunale.
Il legame in tal modo creato non è destinato ad interrompersi alla rottura del rapporto tra genitore delegante e delegato, ma solo per revoca della delega stessa, che potrà essere disposta dal Tribunale, a fronte di condotte negative per il bambino.
Va segnalata, infine, la tendenza della giurisprudenza[2] a salvaguardare il rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore sociale, quando lo stesso sia essenziale all’identità personale e familiare del bambino. Nel supremo interesse del minore, al fine di non privarlo dei suoi punti cardinali, le figure affettive non andranno allontanate, ma potranno e dovranno integrare il suo nucleo originario di affetti.
Per eccesso di tutela, non ci stiamo spingendo un po’ troppo in là?


























[1] Si richiede sia trascorso un certo tempo dal matrimonio e che il rapporto con il minore sia consolidato. Non è richiesta la sussistenza dello stato di abbandono ma è necessario l’assenso dell’altro genitore.
In questo caso, i diritti delle coppie omosessuali sono totalmente esclusi, essendo loro preclusa la possibilità di sposarsi.
[2] Si veda Tribunale di Palermo, decreto del 6.04.2015.

domenica 13 dicembre 2015

L'avvocato in ascolto - mamma lavoratrice

L'avvocato in ascolto - mamma lavoratrice 


Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it Sarò felice di ascoltarvi!


MammAPP, ovvero lo strumento per conciliare lavoro e famiglia.

L’essere umano è in continua evoluzione: la storia insegna che discendiamo dalle scimmie; il presente insegna che le donne si stanno evolvendo in smartphones.
La nostra bacheca è piena di apps, con alcuni nomi anche abbastanza noiosi: gestione della casa, cucina, marito, compagno, lavoro, figli, shopping…riusciamo a fare mille cose insieme, mettiamo lo smalto e intanto giriamo la besciamella; lavoriamo e, nel frattempo, allattiamo.
Sì, noi donne siamo multitasking.
Eppure, a volte,  non riusciamo a conciliare alla perfezione lavoro e figli. Vogliamo fare carriera senza perdere neanche un minuto del nostro pargolo; vogliamo diventare grandi, senza lasciare i piccoli; vogliamo esserci, per tutto.
E così, come per tutte le buone apps c’è l’aggiornamento da scaricare, è nuovo e sembra anche funzionare. Si chiama Decreto Legislativo 80/2015 ed interviene, ampliandolo, sul Testo Unico sulla Maternità e Paternità del 26.03.2001.
La tutela della maternità è rivolta a tutte le lavoratrici subordinate, sia private che pubbliche, con qualche assurda eccezione relativa alle lavoratrici domestiche e qualche particolarità per le libere professioniste.
Anche nel caso di aborto sono previste tutele e specifici periodi di astensione dal lavoro.
Allora, visto che i diritti li abbiamo, conosciamoli.
§  PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO
La legge riconosce alla donna in gravidanza, o alla mamma di un neonato, il diritto/dovere di godere di un periodo di astensione retribuita dal lavoro, c.d. maternità obbligatoria, pari a 5 mesi.
Con il D. Lgs. 80/2015 l’astensione obbligatoria non goduta prima del parto potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino.
Se una lavoratrice soffre di complicazioni durante la gestazione o di preesistenti patologie che si potrebbero aggravare con la gravidanza, oppure se le condizioni di lavoro sono da ritenersi pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, la futura mamma può chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro l’astensione anticipata retribuita dalle mansioni lavorative.
Dopo la nascita del figlio, superato il periodo di maternità ed entro il 12° anno di vita del bambino, i genitori possono usufruire di un periodo parzialmente retribuito di astensione dal lavoro, pari a 10 mesi complessivi, anche frazionabili, c.d. congedo parentale.
§  VOUCHER MATERNITA’
La mamma lavoratrice che, al termine della maternità obbligatoria e negli undici mesi successivi, decide di rinunciare al congedo parentale può richiedere all’INPS l’erogazione di un contributo pari a €600 mensili, per un periodo massimo di 6 mesi; 3 se la mamma è libera professionista.
Il contributo potrà essere utilizzato, alternativamente, per il servizio di baby sitting oppure per far fronte ai costi dell’asilo nido.
§  DIVIETO DI LICENZIAMENTO
La mamma è tutelata nei confronti dei licenziamenti illegittimi, che si concretizza nel divieto di licenziamento durante la gravidanza e nei primi 12 mesi di vita del bambino
In caso di illegittimo licenziamento, lo stesso andrà impugnato entro 90 giorni dalla comunicazione, allegando il certificato di gravidanza.
Va detto, però, che esistono le seguenti eccezioni al divieto di licenziamento: giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, esito negativo del patto di prova.
Altra eccezione, alquanto imbarazzante, riguarda le lavoratici domestiche. Con la sentenza 17433/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che, non essendo prevista per legge la tutela della maternità in ambito di lavoro domestico, non può essere considerato illecito o discriminatorio il licenziamento avvenuto in occasione dello stato di gravidanza della lavoratrice.
§  RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, che siano rientrate dal periodo di maternità obbligatoria (o, alternativamente, ai padri), due ore di riposo giornaliere; una sola se si lavora meno di sei ore.
Per i parti gemellari le ore sono raddoppiate.
Tali riduzioni di orario sono dette riposi giornalieri per allattamento, ma devono essere concesse e retribuite  anche se la mamma non allatta.
§  PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Ogni volta che il bambino si ammala, entro i 3 anni di età, la mamma o il papà hanno diritto ad assentarsi dal lavoro.
Se, invece, il figlio ha dai 3 agli 8 anni, ognuno dei genitori ha diritto a 5 giorni all’anno.
Questi congedi non sono retribuiti, pur facendo parte della contribuzione figurativa ridotta, calcolata ai fini pensionistici. 
§  DIRITTO DI ASTENSIONE DAL LAVORO NOTTURNO
Dal momento dell’accertamento dello stato interessante e fino al compimento del primo anno di età del bambino, è fatto divieto di adibire la lavoratrice a turni di lavoro compresi fra le ore 24.00 e le 6.00.
§  FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
La Legge 8.03.2000, n. 53, prevede agevolazioni economiche in favore delle imprese che vengono incontro ai genitori con contratti lavorativi che permettono una flessibilità di orario.
E’ bene evidenziare che, secondo la recente giurisprudenza di merito, “la modifica unilaterale dell’orario, che comporta una dilatazione dei tempi di lavoro a discapito del tempo dedicabile alle funzioni di accudienza ed educazione del bambino sono, sul piano oggettivo, manifestamente pregiudizievoli per la madre” ed integrando, di conseguenza, una discriminazione nei confronti della lavoratrice, in relazione al suo status di madre.

Ricordiamoci bene che essere genitori è un diritto, così come espressamente sancito dalla Costituzione, all’art. 37.
Difendiamolo.
Avv. Roberta Plemone