domenica 28 febbraio 2016

L'avvocato in ascolto. DLL CIRINNA'


Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose. Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it
Sarò felice di ascoltarvi!


Siamo aperti a tutte le famiglie. D.D.L. Cirinnà.

Viviamo un momento epocale, di svolta: per il diritto, per l’etica, per tutti.
In questi giorni è in dibattito, tanto in Senato quanto ai tavolini dei numerosi bar di paese, l’ormai famoso Disegno di Legge Cirinnà.
Ma, al di là delle chiacchiere, conosciamo veramente il suo contenuto? Siamo andati oltre ai servizi dei salotti tv, dei telegiornali, dei dibattiti politici? O ci siamo fermati lì?
Questo articolo vuole essere solo una sintesi, una lettura neutra e (spero) meno impegnativa dell’intero disegno di legge. Per chi va sempre di fretta ma vuole sapere, e andare oltre a paroloni e buonismi.
Andiamo per capi, ed il testo ne prevede due.

- UNIONI CIVILI PER LE COPPIE OMOSESSUALI.
Nel primo capo si introduce, per la prima volta in Italia, l’istituto dell’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso, che si potrà costituire attraverso una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune, alla presenza di due testimoni, annotata su di un apposito Registro.
La nuova coppia potrà quindi scegliere il regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) ed il luogo in cui fissare la residenza comune.
Con l’unione civile, le parti acquisteranno formalmente i medesimi diritti e doveri del matrimonio: assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, ad eccezione del dovere alla fedeltà, che avrebbe reso le unioni civili paradossalmente troppo simile all’istituzione del matrimonio.
In materia successoria ed ereditaria, le unioni civili avranno gli stessi diritti delle coppie sposate; così anche saranno loro estesi i diritti sociali e previdenziali.
Come per il matrimonio, per sciogliere l’unione civile si dovrà ricorrere al divorzio.
L’articolo più controverso è quello che riguarda la c.d. stepchild adoption, ovverosia l’adozione del figlio del partner. Per le coppie dello stesso sesso unite civilmente, nel Disegno di Legge originario veniva offerta la possibilità di adottare il figlio del compagno/a, assumendosi tutti i doveri genitoriali, senza acquistare diritti successori nei suoi confronti.
Era, invece, preclusa l’adozione di figli, per così dire, “estranei” alla coppia.
Con le recenti discussioni in Senato, al fine di ricercare soluzioni condivise, la possibilità di adottare il figlio del partner è stata definitivamente stralciata.
Dopo aver apportato tali modifiche, con tutta probabilità il Governo chiederà l’approvazione del D.D.L. con voto di fiducia. 

- CONVIVENZE DI FATTO.
Il Disegno di Legge riconosce anche la convivenza di fatto, sia tra coppie omosessuali che tra coppie eterosessuali.
Il rapporto dei conviventi sarà regolato dal contratto di convivenza, cui finalmente viene riconosciuto il suo valore e per il quale avevo già scritto un articolo, cui vi rimando. Con alcune differenze.
Il contratto potrà prevedere la residenza comune, la divisione delle spese comuni e la scelta del regime patrimoniale.
Dovrà obbligatoriamente essere redatto in forma scritta, in forma pubblica, alla presenza di un Notaio.
Al di là del contratto, verranno legalmente riconosciuti ai conviventi di fatto alcuni importanti diritti:
-          ciascun convivente potrà designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia o morte, ad esempio per donazione di organi e funerali;
-          in caso di malattia o ricovero, i conviventi avranno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali;
-          in caso di morte del proprietario della casa “familiare”, al convivente superstite sarà riconosciuto il diritto di abitazione, per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Se la casa è stata in compossesso per oltre vent’anni, il diritto di abitazione si estinguerà solo con la morte del convivente superstite;
-          in caso di morte del convivente conduttore di un immobile locato, il superstite avrà la possibilità di succedere nel contratto;
-          in caso di cessazione della convivenza, il partner in difficoltà avrà diritto di ricevere un assegno di mantenimento, proporzionato alla durata della convivenza
-          le coppie unite in patto di convivenza potranno far richiesta per le case popolari.
Questa volta non scrivo conclusioni, per un argomento così delicato e dibattuto, mi piacerebbe lasciare parlare i Vostri pensieri.
Avv. Roberta Plemone


















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