Mi
chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il
diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei
Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire
un’assistenza completa.
Sono un’entusiasta: nella vita, nel lavoro e nelle piccole cose.
Non mi fermo davanti a nulla, soprattutto se devo difendere ciò in cui credo.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre
qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
Sarò felice di ascoltarvi!
Siamo aperti a tutte le famiglie.
D.D.L. Cirinnà.
Viviamo un momento epocale, di
svolta: per il diritto, per l’etica, per tutti.
In questi giorni è in dibattito,
tanto in Senato quanto ai tavolini dei numerosi bar di paese, l’ormai famoso
Disegno di Legge Cirinnà.
Ma, al di là delle chiacchiere,
conosciamo veramente il suo contenuto? Siamo andati oltre ai servizi dei
salotti tv, dei telegiornali, dei dibattiti politici? O ci siamo fermati lì?
Questo articolo vuole essere solo una
sintesi, una lettura neutra e (spero) meno impegnativa dell’intero disegno di
legge. Per chi va sempre di fretta ma vuole sapere, e andare oltre a paroloni e
buonismi.
Andiamo per capi, ed il testo ne
prevede due.
- UNIONI CIVILI PER LE COPPIE
OMOSESSUALI.
Nel primo capo si
introduce, per la prima volta in Italia, l’istituto dell’unione civile tra
persone maggiorenni dello stesso sesso, che si potrà costituire attraverso
una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune, alla
presenza di due testimoni, annotata su di un apposito Registro.
La nuova coppia
potrà quindi scegliere il regime patrimoniale (comunione legale o separazione
dei beni) ed il luogo in cui fissare la residenza comune.
Con l’unione
civile, le parti acquisteranno formalmente i medesimi diritti e doveri del
matrimonio: assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai
bisogni comuni, ad eccezione del dovere alla fedeltà, che avrebbe reso le
unioni civili paradossalmente troppo simile all’istituzione del matrimonio.
In materia
successoria ed ereditaria, le unioni civili avranno gli stessi diritti delle
coppie sposate; così anche saranno loro estesi i diritti sociali e
previdenziali.
Come per il matrimonio, per sciogliere
l’unione civile si dovrà ricorrere al divorzio.
L’articolo più
controverso è quello che riguarda la c.d. stepchild adoption, ovverosia
l’adozione del figlio del partner. Per le coppie dello stesso sesso
unite civilmente, nel Disegno di Legge originario veniva offerta la possibilità
di adottare il figlio del compagno/a, assumendosi tutti i doveri genitoriali,
senza acquistare diritti successori nei suoi confronti.
Era, invece,
preclusa l’adozione di figli, per così dire, “estranei” alla coppia.
Con le recenti
discussioni in Senato, al fine di ricercare soluzioni condivise, la possibilità
di adottare il figlio del partner è
stata definitivamente stralciata.
Dopo aver
apportato tali modifiche, con tutta probabilità il Governo chiederà
l’approvazione del D.D.L. con voto di fiducia.
- CONVIVENZE
DI FATTO.
Il Disegno di
Legge riconosce anche la convivenza di fatto, sia tra coppie omosessuali che
tra coppie eterosessuali.
Il rapporto dei
conviventi sarà regolato dal contratto di convivenza, cui finalmente
viene riconosciuto il suo valore e per il quale avevo già scritto un articolo,
cui vi rimando. Con alcune differenze.
Il contratto
potrà prevedere la residenza comune, la divisione delle spese comuni e la
scelta del regime patrimoniale.
Dovrà
obbligatoriamente essere redatto in forma scritta, in forma pubblica, alla
presenza di un Notaio.
Al di là del
contratto, verranno legalmente riconosciuti ai conviventi di fatto alcuni
importanti diritti:
-
ciascun
convivente potrà designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia
o morte, ad esempio per donazione di organi e funerali;
-
in caso
di malattia o ricovero, i conviventi avranno diritto reciproco di visita, di
assistenza e di accesso alle informazioni personali;
-
in caso
di morte del proprietario della casa “familiare”, al convivente superstite sarà
riconosciuto il diritto di abitazione, per un numero di anni pari alla durata
della convivenza. Se la casa è stata in compossesso per oltre vent’anni, il
diritto di abitazione si estinguerà solo con la morte del convivente
superstite;
-
in caso
di morte del convivente conduttore di un immobile locato, il superstite avrà la
possibilità di succedere nel contratto;
-
in caso
di cessazione della convivenza, il partner in difficoltà avrà diritto di
ricevere un assegno di mantenimento, proporzionato alla durata della convivenza
-
le
coppie unite in patto di convivenza potranno far richiesta per le case popolari.
Questa volta non scrivo conclusioni,
per un argomento così delicato e dibattuto, mi piacerebbe lasciare parlare i
Vostri pensieri.
Avv. Roberta Plemone
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