domenica 10 aprile 2016

L'avvocato in ascolto - il divorzio breve

L’avvocato in ascolto
Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono Avvocato.
Mi occupo di diritto civile, con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Per le vostre domande, le vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
oppure sulla mia mail roberta.plemone@libero.it
Sarò felice di ascoltarvi!


Dirsi addio è più semplice.
A quasi un anno di distanza dall’approvazione della Legge 55/2015, divorziare non è più così difficile.
In questo articolo cercherò di fornirvi una guida, tanto pratica quanto utile e, spero, semplice.
TEMPI PER IL DIVORZIO.
Innanzitutto, è bene sottolineare che è sempre necessaria la preventiva pronuncia circa la separazione dei coniugi.
Per poter avviare la procedura di divorzio devono decorrere:
- 12 mesi dalla sentenza di separazione, se le parti si sono separate giudizialmente, ossia a seguito di una normale causa in Tribunale;
- 6 mesi se le parti si sono separate in modo consensuale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.
Le strade percorribili sono tre.
1. Negoziazione assistita: è una procedura nuova, extra giudiziale, per cui è necessaria l’assistenza di due Avvocati, uno per parte.
Compito dei legali è redigere un accordo, tutelante per entrambi gli Assistiti e per la prole.
La procedura è esperibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso sarà valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che, in assenza di impedimenti, esprimerà il nullaosta. Nel caso di figli minori o non autosufficienti, al vaglio del PM si potrà aggiungere un ulteriore passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale, per valutare la rispondenza dell’accordo agli interessi della prole.
L’accordo così omologato sarà trasmesso, a cura dei legali, entro dieci giorni, all’Ufficio di Stato Civile.
2. Procedura davanti al Comune: i coniugi si presentano personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, senza l’assistenza dell’Avvocato.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. 

3. Ricorso in Tribunale: è il procedimento tradizionale, in cui i coniugi sono assistiti da un Avvocato per parte, oppure scelto in comune tra loro.
Può assumere due forme: giudiziale o consensuale.
Nel primo caso, l’iter sarà quello di una vera e propria causa, secondo le regole del diritto di famiglia.
Nel secondo caso, invece, l’accordo raggiunto dai coniugi in forma consensuale, verrà depositato dall’Avvocato presso il Tribunale competente, che fisserà un’udienza per la comparizione dei coniugi.
Il Giudice, sentite le parti e verificati i presupposti di legge, emetterà la sentenza di divorzio, che sarà annotata nei Registri dello Stato Civile.
Oggi, 29 marzo 2016, il quotidiano La Repubblica ha fatto un’interessante comparazione tra la procedura “fai da te” davanti al Comune di Torino e la procedura giudiziaria, davanti al Tribunale sabaudo.
Per il divorzio davanti agli Uffici Comunali basta una marca da bollo da 16€ ed un bel po’ di pazienza, circa sette mesi per la fissazione del primo incontro.
In Tribunale, invece, i tempi si accorciano: quattro mesi al massimo per la fissazione dell’udienza ed una marca da bollo da €43.
La differenza la fa la parcella dell’Avvocato, ma anche la sensazione: chiudere col passato davanti ad un Giudice o nell’Ufficio accanto a quello dove tutto era cominciato è ben diverso.
Va anche detto che nelle cause così delicate, dove “in ballo” ci sono interessi importanti, spesso suggestionati da forti e contrastanti emozioni, l’assistenza di un professionista super partes, molto spesso, può fare la differenza tra un accordo ed un buon accordo.














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