L’avvocato in ascolto
Mi chiamo Roberta Plemone, ho 29 anni e sono
Avvocato.
Mi occupo di diritto civile,
con particolare attenzione per il diritto delle persone, della famiglia e dei
minori. Grazie al supporto dei miei Colleghi di studio, spazio in tutti gli
ambiti del diritto, per fornire un’assistenza completa.
Per le vostre domande, le
vostre curiosità, o per proporre qualche argomento da trattare, mi potete
contattare su facebook https://www.facebook.com/roberta.plemone
Sarò felice di ascoltarvi!
Dirsi
addio è più semplice.
A
quasi un anno di distanza dall’approvazione della Legge 55/2015, divorziare non
è più così difficile.
In
questo articolo cercherò di fornirvi una guida, tanto pratica quanto utile e,
spero, semplice.
TEMPI
PER IL DIVORZIO.
Innanzitutto,
è bene sottolineare che è sempre necessaria la preventiva pronuncia circa la
separazione dei coniugi.
Per
poter avviare la procedura di divorzio devono decorrere:
-
12 mesi
dalla sentenza di separazione, se le parti si sono separate giudizialmente,
ossia a seguito di una normale causa in Tribunale;
-
6 mesi
se le parti si sono separate in modo consensuale.
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.
Le
strade percorribili sono tre.
1.
Negoziazione assistita: è una procedura nuova, extra giudiziale, per cui è
necessaria l’assistenza di due Avvocati, uno per parte.
Compito
dei legali è redigere un accordo, tutelante per entrambi gli Assistiti e per la
prole.
La
procedura è esperibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non
autosufficienti:
nel primo caso l’accordo concluso sarà valutato esclusivamente dal Procuratore
delle Repubblica, che, in assenza di impedimenti, esprimerà il nullaosta. Nel
caso di figli minori o non autosufficienti, al vaglio del PM si potrà
aggiungere un ulteriore passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale, per
valutare la rispondenza dell’accordo agli interessi della prole.
L’accordo
così omologato sarà trasmesso, a cura dei legali, entro dieci giorni,
all’Ufficio di Stato Civile.
2.
Procedura davanti al Comune: i coniugi si presentano personalmente
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, senza l’assistenza dell’Avvocato.
Tale
modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano
figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non
autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di
trasferimento patrimoniale.
Al
fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è
stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a
distanza di non meno di 30 giorni.
3.
Ricorso in Tribunale: è il procedimento tradizionale, in cui i coniugi sono
assistiti da un Avvocato per parte, oppure scelto in comune tra loro.
Può
assumere due forme: giudiziale o consensuale.
Nel
primo caso, l’iter sarà quello di una vera e propria causa, secondo le
regole del diritto di famiglia.
Nel
secondo caso, invece, l’accordo raggiunto dai coniugi in forma consensuale,
verrà depositato dall’Avvocato presso il Tribunale competente, che fisserà
un’udienza per la comparizione dei coniugi.
Il Giudice, sentite le parti e
verificati i presupposti di legge, emetterà la sentenza di divorzio, che sarà
annotata nei Registri dello Stato Civile.
Oggi,
29 marzo 2016, il quotidiano La Repubblica ha fatto un’interessante
comparazione tra la procedura “fai da te” davanti al Comune di Torino e la
procedura giudiziaria, davanti al Tribunale sabaudo.
Per
il divorzio davanti agli Uffici Comunali basta una marca da bollo da 16€ ed un
bel po’ di pazienza, circa sette mesi per la fissazione del primo incontro.
In
Tribunale, invece, i tempi si accorciano: quattro mesi al massimo per la
fissazione dell’udienza ed una marca da bollo da €43.
La
differenza la fa la parcella dell’Avvocato, ma anche la sensazione: chiudere
col passato davanti ad un Giudice o nell’Ufficio accanto a quello dove tutto
era cominciato è ben diverso.
Va
anche detto che nelle cause così delicate, dove “in ballo” ci sono interessi
importanti, spesso suggestionati da forti e contrastanti emozioni, l’assistenza
di un professionista super partes, molto spesso, può fare la differenza
tra un accordo ed un buon accordo.
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